Art. 93

Continuità dei registri

In vigore dal 11 apr 2024
Continuità dei registri 1.   Ogni denominazione di origine e indicazione geografica di vini e prodotti agricoli, e ogni indicazione geografica di bevande spiritose, compresi tutti i dati pertinenti nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, iscritti nei rispettivi registri delle indicazioni geografiche di cui all’ del regolamento (UE) n. 1151/2012, all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’ del regolamento (UE) 2019/787, sono iscritte automaticamente nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione il 12 maggio 2024. 2.   Ogni specialità tradizionale garantita iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’ del regolamento (UE) n. 1151/2012, compresi tutti i dati pertinenti nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, è iscritta automaticamente nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione il 12 maggio 2024.
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