Art. 22

Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione 1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, crea e tiene un registro delle indicazioni geografiche dell’Unione accessibile al pubblico. Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. I fascicoli inseriti in tale registro dopo il 13 maggio 2024 sono in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). 2.   L’EUIPO gestisce e tiene aggiornato il registro dell’Unione per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche. 3.   Ciascuna indicazione geografica di vini e prodotti agricoli è identificata nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», a seconda dei casi, e ciascuna indicazione geografica di bevande spiritose è identificata come «indicazione geografica». 4.   Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. In siffatti casi la Commissione, mediante atti di esecuzione, registra tali indicazioni geografiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati negli accordi di cui al primo comma come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come indicazioni geografiche protette. 5.   Ciascuna indicazione geografica è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, l’indicazione geografica è trascritta o traslitterata in caratteri latini ed entrambe le versioni dell’indicazione geografica sono iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e hanno parità di status. 6.   La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l’elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 4 nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi. 7.   La Commissione conserva, in formato digitale o cartaceo, la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica. In caso di cancellazione della registrazione, la Commissione conserva la documentazione per i dieci anni successivi. 8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per la specificazione del contenuto e della presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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