Art. 24
Modifiche di un disciplinare
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche di un disciplinare
1. Un gruppo di produttori di un prodotto il cui nome sia un’indicazione geografica registrata può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare. Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto, tale gruppo è l’unico a poter presentare tale richiesta.
2. Le modifiche di un disciplinare sono classificate in due categorie:
a)
modifiche dell’Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell’Unione stessa; e
b)
modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.
3. Una modifica è considerata una modifica dell’Unione se comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:
a)
comprende un cambiamento:
i)
per i prodotti agricoli, del nome o dell’uso del nome;
ii)
per i vini, del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
iii)
per le bevande spiritose, del nome o di una parte del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica, o ancora della denominazione legale; oppure
b)
rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure
c)
comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
I criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono verificati dagli Stati membri.
4. Qualsiasi altra modifica del disciplinare di un’indicazione geografica registrata, che non sia una modifica dell’Unione in conformità del paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria.
5. Una modifica ordinaria è considerata una modifica temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o da significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime, purché la calamità naturale, le condizioni meteorologiche sfavorevoli o la significativa turbativa del mercato e siano ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti.
6. Le modifiche dell’Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita negli articoli da 9 e 10 e negli articoli da 12 a 21.
7. Le domande di modifica dell’Unione provenienti da paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo.
8. Se una domanda di modifica dell’Unione al disciplinare di un’indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell’Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L’esame di tali domande verte sulle modifiche dell’Unione proposte. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.
9. Le modifiche ordinarie sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni relative alle modifiche dell’Unione ai disciplinari delle indicazioni geografiche per le quali non è stato pubblicato alcun documento unico, alla ricevibilità delle domande di modifica dell’Unione, alla relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie e alle modifiche ordinarie, ivi compresa la loro pubblicazione.
11. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica dell’Unione, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche ordinarie alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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