Art. 26

Protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 11 apr 2024
Protezione delle indicazioni geografiche 1.   Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione sono protette contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 2.   Il paragrafo 1si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione. 3.   Le norme nazionali relative ai nomi utilizzati per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono creare confusione con le indicazioni geografiche registrate. 4.   La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche: a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e c) ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi. 5.   Le entità elencate all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) hanno il diritto di presentare una domanda alle autorità doganali per vietare ai terzi di introdurre prodotti nell’Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Le indicazioni geografiche registrate a norma del presente regolamento non diventano generiche nell’Unione. 7.   Se un’indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l’utilizzo di tale termine non costituisce, di norma, un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
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