Art. 26

Protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 11 apr 2024
Protezione delle indicazioni geografiche 1.   Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione sono protette contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 2.   Il paragrafo 1si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione. 3.   Le norme nazionali relative ai nomi utilizzati per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono creare confusione con le indicazioni geografiche registrate. 4.   La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche: a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e c) ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi. 5.   Le entità elencate all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) hanno il diritto di presentare una domanda alle autorità doganali per vietare ai terzi di introdurre prodotti nell’Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Le indicazioni geografiche registrate a norma del presente regolamento non diventano generiche nell’Unione. 7.   Se un’indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l’utilizzo di tale termine non costituisce, di norma, un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce una protezione completa per i prodotti registrati come indicazioni geografiche dell'Unione. Vieta qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, usurpazione, imitazione, evocazione o dicitura ingannevole (come «tipo», «gusto» o «metodo») su confezioni, pubblicità, documenti e interfacce online, anche quando i prodotti sono usati come ingredienti. Questa tutela si applica anche ai nomi di dominio accessibili nell'UE, al commercio elettronico, ai beni destinati all'esportazione e alle merci introdotte in dogana senza essere immesse in libera pratica. Inoltre, impedisce che un'indicazione geografica registrata possa diventare un termine generico nell'Unione.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea da qualsiasi uso illecito, imitazione, evocazione o pratica ingannevole, garantendo che i nomi protetti non vengano sfruttati indebitamente o diventino generici.

A chi si applica

Si applica a tutti gli operatori commerciali, produttori, venditori online e soggetti che utilizzano nomi di prodotti, nonché alle entità titolate a richiedere il blocco doganale e alle autorità che regolano i mercati nell'Unione europea.

Esempio pratico

Un produttore vende online un formaggio non registrato definendolo 'al gusto di' un formaggio a indicazione geografica protetta o usando un nome evocativo sul proprio sito web. In base a questa norma, tale condotta è vietata anche se viene indicata la vera origine del prodotto o se il bene è venduto solo a distanza.

Adempimenti e conseguenze

Le norme nazionali relative ai nomi di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono creare confusione con le indicazioni geografiche registrate. Le entità legittimate possono presentare domanda alle autorità doganali per vietare l'introduzione nell'Unione di prodotti in violazione della norma.

Domande frequenti

La protezione si applica anche alle vendite su Internet e ai siti web?Sì, la tutela si applica espressamente a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione e ai prodotti commercializzati tramite vendita a distanza, compreso il commercio elettronico.
È consentito usare espressioni come «tipo», «metodo» o «gusto» affiancate al nome protetto?No, il testo vieta qualsiasi imitazione o evocazione anche se accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili.
Un'indicazione geografica registrata può diventare un termine generico col tempo?No, la norma stabilisce espressamente che le indicazioni geografiche registrate non diventano generiche nell'Unione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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