Art. 27
Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato
In vigore dal 11 apr 2024
Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente
nel nome di un prodotto trasformato
1. Fatti salvi l’ e l’, paragrafo 7, del presente regolamento e gli del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nelnome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:
a)
il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica;
b)
l’ingrediente designato dall’indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e
c)
la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.
2. Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, quale definito all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un’indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l’indicazione geografica in questione. Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte e agiscono di conseguenza. Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi. Il produttore dell’alimento preimballato può iniziare a utilizzare l’indicazione geografica nel nome dell’alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente. Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull’uso dell’indicazione geografica in questione.
Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i trattati, norme procedurali supplementari relative ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore dell’alimento preimballato possono concludere un accordo contrattuale sugli aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l’indicazione geografica dell’ingrediente è presentata nel nome dell’alimento preimballato nell’etichettatura, al di fuori dell’elenco degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario.
4. Il presente articolo non si applica alle bevande spiritose.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari sull’utilizzo di prodotti comparabili come ingredienti e i criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati di cui alparagrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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