Art. 29
Indicazioni geografiche omonime
In vigore dal 11 apr 2024
Indicazioni geografiche omonime
1. Un’indicazione geografica che è stata richiesta dopo che un’indicazione geografica omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell’Unione è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e consolidate delle due indicazioni omonime o parzialmente omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all’origine geografica dei prodotti.
2. Un’indicazione geografica omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è esclusa dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
3. Ai fini del presente articolo il termine indicazione geografica omonima o parzialmente omonima richiesta o protetta nell’Unione si riferisce:
a)
alle indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;
b)
alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;
c)
alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753; e
d)
alle indicazioni geografiche, nomi d’origine e termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l’Unione e uno o più paesi terzi.
4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, cancella dal registro dell’Unione qualsiasi indicazione geografica registrata in violazione dei paragrafi 1 o 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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