Art. 31

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

In vigore dal 11 apr 2024
Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali 1.   Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l’ è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica. 2.   I marchi commerciali dell’Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall’EUIPO e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti. 3.   Un marchio commerciale il cui uso viola l’, ma che è stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l’uso dell’indicazione geografica, una volta registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito. 4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 3, se le indicazioni geografiche sono state registrate nell’Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica è la data del primo giorno di protezione. 5.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all’, paragrafo 3, della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all’indicazione geografica.
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Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali (Art. 31 Regolamento (UE) 2024/1143) — Testo vigente | Portale Normativo