Art. 23
Estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione
In vigore dal 11 apr 2024
Estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione
1. Chiunque può scaricare facilmente e a titolo gratuito un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione contenente prova della registrazione dell’indicazione geografica, nonché altri dati pertinenti compresa la data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica o altra data di priorità. L’estratto ufficiale della registrazione inserita in tale registro dopo il 13 maggio 2024 è in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giuridici, giudiziari, amministrativi o simili.
2. Qualora un gruppo di produttori sia stata riconosciuto dalle autorità nazionali in conformità dell’, tale gruppo è identificato come rappresentante dei produttori di un prodotto designato da un’indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e nell’estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e prescrive l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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