Art. 21

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

In vigore dal 11 apr 2024
Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione 1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni ivi indicate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, respinge la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   In mancanza di opposizioni ammissibili la Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, registra l’indicazione geografica. La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell’. 3.   Se le perviene un’opposizione ammissibile, in base alla procedura di cui all’ e tenendo conto dei risultati della medesima, la Commissione: a) se è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che registrano l’indicazione geografica senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, dopo aver controllato che l’accordo sia conforme al diritto dell’Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure b) adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione, se non è stato raggiunto un accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli atti di esecuzione che registrano un’indicazione geografica prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del documento unico pubblicato conformemente all’, paragrafo 4, e modificato a seguito della procedura di opposizione in caso di modifiche diverse da quelle di cui all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 3. 5.   I regolamenti di esecuzione della Commissione sulla registrazione e le decisioni di esecuzione della Commissione di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.
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Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/1143) — Testo vigente | Portale Normativo