Art. 18
Notifica di osservazioni
In vigore dal 11 apr 2024
Notifica di osservazioni
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all’, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di osservazioni.
2. Una notifica di osservazioni evidenzia eventuali errori o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda di registrazione, compresa la possibile violazione di norme dell’Unione. La notifica di osservazioni non conferisce alcun diritto alle autorità o alle persone di cui al paragrafo 1 né attiva una procedura di opposizione.
3. Se, a seguito della presentazione di una notifica di osservazioni, i dati pubblicati conformemente all’, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione pubblica nuovamente il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente a detto paragrafo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e la presentazione delle notifiche di osservazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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