Art. 16

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

In vigore dal 11 apr 2024
Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale 1.   Gli Stati membri informanola Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono pregiudicare la registrazione di un’indicazione geografica. 2.   La Commissione è esentata dall’obbligo di rispettare i termini per effettuare l’esame di cui all’, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro in merito ai motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di tale Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell’, paragrafo 6, che: a) informa la Commissione che la decisione di cui all’, paragrafo 6, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure b) chiede alla Commissione di sospendere l’esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi. 3.   L’esenzione prevista al paragrafo 2 ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro interessato che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione. 4.   Se la decisione favorevole di uno Stato membro di cui all’, paragrafo 6, è stata invalidata in tutto o in parte da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, tale Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, se necessario.
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