Art. 15

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

In vigore dal 11 apr 2024
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione 1.   La Commissione esamina le domande di registrazione presentate a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3. Verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell’esito della procedura nazionale di esame e di opposizione espletata dallo Stato membro interessato. 2.   L’esame è effettuato entro un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare necessaria o modifica della domanda. Qualora la Commissione rivolga tali richieste al richiedente, il periodo di esame non supera i cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente. 3.   Qualora non concluda l’esame di cui al paragrafo 2 entro i termini prescritti, la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concludere l’esame, che non può superare un mese. 4.   Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli , e 47, all’, paragrafi 1, e 2, e all’ del presente regolamento, agli e all’articolo 100, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e all’, paragrafo 4, all’ e all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1143:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo