Art. 50
Documento unico
In vigore dal 11 apr 2024
Documento unico
1. Il documento unico comprende:
a)
gli elementi principali del disciplinare, ossia il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
b)
la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica tale legame.
2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato e la presentazione online del documento unico di cui al paragrafo 1 e prescrivere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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