Art. 51
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica ai prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.
Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari» comprende i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e gli altri prodotti alimentari e agricoli elencati nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente titolo non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.
Storico versioni
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