Art. 49

Disciplinare

In vigore dal 11 apr 2024
Disciplinare 1.   Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, quale usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 3; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto proviene dalla zona geografica delimitata specificata in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), o dell’, paragrafo 2, lettera c); e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti; nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo di produttori richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare in materia di libera circolazione dei prodotti e libera prestazione di servizi; f) gli elementi che stabiliscono: i) per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’, paragrafo 1, lettera b). I dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale disposizione; ii) per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 2.   Il disciplinare può includere anche: a) le pratiche sostenibili di cui all’; b) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione; c) altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o da un gruppo di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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