Art. 48
Varietà vegetali e razze animali
In vigore dal 11 apr 2024
Varietà vegetali e razze animali
1. Un nome non può essere registrato come indicazione geografica qualora sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità od origine del prodotto designato dall’indicazione geografica o creare confusione tra prodotti designati dall’indicazione geografica e la varietà vegetale o razza animale in questione.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate in relazione all’uso effettivo dei nomi in conflitto, compreso l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l’uso della denominazione della varietà vegetale.
3. Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di un prodotto non conforme al disciplinare di un’indicazione geografica registrata — la cui etichettatura includa il nome o parte del nome di tale indicazione geografica — contenente o comprendente la denominazione della varietà vegetale o della razza animale, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
a)
il prodotto in questione comprende la varietà vegetale o la razza animale indicata oppure ne è derivato;
b)
i consumatori non sono indotti in errore;
c)
l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale rispetta le regole della concorrenza leale;
d)
l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale non sfrutta la reputazione dell’indicazione geografica registrata; e
e)
la produzione e la commercializzazione del prodotto in questione si sono diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme per determinare l’uso delle denominazioni di varietà vegetali e razze animali.
Storico versioni
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