Art. 52

Obiettivi

In vigore dal 11 apr 2024
Obiettivi 1.   È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite (STG) per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali: a) aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto; b) favorendo la generazione di valore aggiunto attraverso un contributo alla concorrenza leale nella catena di commercializzazione, a un reddito equo per i produttori e al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. 2.   La registrazione e la protezione delle specialità tradizionali garantite non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’immissione dei prodotti sul mercato, l’organizzazione comune unica dei mercati e l’etichettatura dei prodotti alimentari. 3.   La direttiva (UE) 2015/1535 non si applica al di regime relativo alle specialità tradizionali garantite cui al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1143:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo