Art. 13

Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell’Unione la domanda di registrazionecomprende: a) il documento unico; b) la documentazione di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c); c) una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione; d) informazioni su eventuali periodi transitori concessi o proposti dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ricevibili; e e) il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinareaggiornato. 2.   Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di paesi terzi la domanda di registrazionenella fase a livello di Unione comprende: a) il disciplinare e il riferimento alla sua pubblicazione; b) il documento unico; c) la documentazione di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c); d) la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel suo paese di origine; e e) una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente. 3.   La domanda di registrazione comune di cui all’, paragrafo 4, comprende, oltre al documento unico, se del caso, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), o al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del presente articolo, di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. 4.   I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione nella fase a livello di Unione, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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