Art. 12

Documentazione di accompagnamento

In vigore dal 11 apr 2024
Documentazione di accompagnamento 1.   La documentazione che accompagna la domanda di registrazione comprende: a) se del caso, informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all’uso o alla protezione dell’indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente; b) il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente; c) il nome e i recapiti di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che verificano il rispettodel disciplinare conformemente a: i) l’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini; ii) l’ del presente regolamento per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli; d) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro interessato o, se del caso, dal gruppo di produttori richiedente. 2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo nella domanda di registrazione nella fase a livello di Unione di cui all’, e prevede l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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