Art. 11

Protezione nazionale transitoria

In vigore dal 11 apr 2024
Protezione nazionale transitoria 1.   Uno Stato membro può, in via temporanea, concedere una protezione transitoria a un nome a livello nazionale a decorrere dalla data in cui una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione. 2.   Tale protezione nazionale cessa alla data in cui entra in vigore l’atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato a norma dell’, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata. 3.   Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale transitoria sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. 4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno o sugli scambi internazionali.
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