Art. 20
Periodo transitorio per l’uso di indicazioni geografiche
In vigore dal 11 apr 2024
Periodo transitorio per l’uso di indicazioni geografiche
1. Per i prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’, paragrafo 1, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un’opposizione ricevibile, a norma dell’, paragrafo 4, o dell’, alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:
a)
la registrazione dell’indicazione geografica in questione pregiudicherebbe l’esistenza del nome totalmente o parzialmente identico nella denominazione del prodotto; oppure
b)
tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome nella denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della pubblicazione di cui all’, paragrafo 4.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un’opposizione ricevibile conformemente all’, paragrafo 4, che sono adottati senza applicare tale procedura d’esame.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo complessivo di 15 anni, o concedere direttamente un periodo transitorio fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:
a)
il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica interessata presso la Commissione;
b)
lo scopo dell’uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non è stato di sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome del prodotto che è stato registrato come indicazione geografica; e
c)
tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un’opposizione ricevibile a norma dell’, paragrafo 4, che sono adottati senza applicare tale procedura d’esame.
5. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 3, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura e, se del caso, nella descrizione del prodotto qualora esso sia commercializzato online.
6. Per quanto concerne le domande di registrazione delle indicazioni geografiche e le modifiche dell’Unione, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti gli operatori di un prodotto recante l’indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente tale prodotto, utilizzando in modo continuativo tale nome per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all’, paragrafo 4.
7. Se il periodo che intercorre tra la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione e la registrazione del nome in questione supera i cinque anni, lo Stato membro può prorogare il periodo transitorio di un massimo di cinque anni. La decisione di prorogare il periodo transitorio è comunicata senza indugio alla Commissione, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
8. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica che fa riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.
Storico versioni
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