Art. 91
Disposizioni transitorie per la procedura nazionale di opposizione per le indicazioni geografiche
In vigore dal 11 apr 2024
Disposizioni transitorie per la procedura nazionale di opposizione
per le indicazioni geografiche
Si applicano le disposizioni transitorie seguenti:
a)
in deroga all’, punto 3), del presente regolamento, l’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
b)
in deroga all’, punto 5), del presente regolamento, l’, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
c)
in deroga all’ del presente regolamento, l’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
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