Art. 96
Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione
In vigore dal 11 apr 2024
Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione
La Commissione abroga o sostituisce, a seconda dei casi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 o sulla base delle disposizioni di cui agli del presente regolamento, nella misura necessaria a renderli conformi ai poteri conferiti ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-96