Art. 96 · Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione

Art. 96

Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione

In vigore dal 11 apr 2024
Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione La Commissione abroga o sostituisce, a seconda dei casi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 o sulla base delle disposizioni di cui agli del presente regolamento, nella misura necessaria a renderli conformi ai poteri conferiti ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1143:oj#art-96