Art. 4
Obiettivi
In vigore dal 11 apr 2024
Obiettivi
Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione, in tal modo:
a)
garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l’indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;
b)
contribuendo a una concorrenza leale e generando valore aggiunto con l’obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione, al fine di garantire una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti, nonché contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione, preservando il know-how e promuovendo specifici prodotti di qualità dovuti alla zona geografica in cui sono prodotti;
c)
garantendo che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l’origine, l’autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all’origine geografica o all’ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;
d)
garantendo una registrazione efficiente e agevole delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
e)
garantendo controlli, tutela e immissione sul mercato efficaci in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando in tal modo l’integrità del mercato interno; e
f)
contribuendo alla tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali prodotti nei mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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