Art. 5

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente titolo comprende: a) i vini, come definiti all’, paragrafo 1, lettera a); b) le bevande spiritose, come definite all’, paragrafo 1, lettera b); e c) i prodotti agricoli. Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del presente regolamento, tranne i vini le bevande spiritose. 2.   La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell’Unione, in particolare quelle relative all’immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all’organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 3.   La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) non si applica al sistema di indicazioni geografiche di cui al presente regolamento.
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