Art. 1
Oggetto
In vigore dal 11 apr 2024
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti i seguenti regimi di qualità:
a)
le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
b)
le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità di cui al titolo III, rispettivamente capi 2 e 3, di prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’.
Ai fini dei titoli I, II e V, ad eccezione del titolo II, capo 5, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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