Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 11 apr 2024
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti i seguenti regimi di qualità: a) le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose; b) le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità di cui al titolo III, rispettivamente capi 2 e 3, di prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’. Ai fini dei titoli I, II e V, ad eccezione del titolo II, capo 5, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
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