Art. 43

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate agli articoli da 6 a 10 e agli . Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al presente capo, i fornitori di servizi di logistica, oltre ai requisiti di cui al primo paragrafo, eseguono anche i compiti di cui all’, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4.
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