Art. 12
Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria
In vigore dal 12 lug 2023
Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria
1. I sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria immessi sul mercato o messi in servizio sono sicuri nelle condizioni normali di funzionamento e uso.
2. Entro il 18 agosto 2024, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII:
a)
attesta che i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria sono conformi al paragrafo 1 e comprova che sono stati sottoposti a prove con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi ai parametri di sicurezza di cui all’allegato V. I parametri di sicurezza si applicano solo nella misura in cui sussiste un relativo pericolo per il sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria in questione allorché è utilizzato alle condizioni previste dal fabbricante;
b)
include una valutazione degli eventuali pericoli per la sicurezza del sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria non contemplati nell’allegato V;
c)
include elementi probatori attestanti che i pericoli di cui alla lettera b) sono stati attenuati e sottoposti con esito positivo a prove; per tali prove si utilizzano i metodi più avanzati;
d)
include istruzioni in materia di attenuazione nell’eventualità che insorgano i pericoli individuati, per esempio un incendio o un’esplosione.
La documentazione tecnica è riesaminata se una batteria è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, alla rifabbricazione o al cambio di destinazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare i parametri di sicurezza di cui all’allegato V alla luce dei progressi tecnici e scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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