Art. 40
Obblighi dei rappresentanti autorizzati
In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un rappresentante autorizzato.
Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso.
2. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e agli articoli da 48 a 52 nonché l’obbligo di redazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita da tale autorità. Il mandato comprende almeno i compiti seguenti:
a)
tenere a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità UE, la documentazione tecnica, la relazione di verifica, la decisione di approvazione di cui all’, paragrafo 2, e le relazioni di audit di cui all’, paragrafo 2, per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio;
b)
fornire all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo;
c)
cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che rientrano nel mandato.
4. Qualora la batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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