Art. 43
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate agli articoli da 6 a 10 e agli .
Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al presente capo, i fornitori di servizi di logistica, oltre ai requisiti di cui al primo paragrafo, eseguono anche i compiti di cui all’, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-43