Art. 45
Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione
In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione
1. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione garantiscono che l’esame, le prove di verifica delle prestazioni, l’imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti sottoposti a una qualsiasi di tali operazioni siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.
2. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione garantiscono che la batteria sia conforme ai requisiti del presente regolamento, ai requisiti pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell’ambiente e dei prodotti nonché di sicurezza dei trasporti contenuti in altre normative dell’Unione, tenendo conto del fatto che, in conseguenza di tali operazioni, la batteria potrebbe rientrare in una diversa categoria di batterie. Per le operazioni di rifabbricazione, tali operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare che la batteria è stata sottoposta a rifabbricazione conformemente al presente regolamento.
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