Art. 42

Obblighi dei distributori

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono una batteria a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti del presente regolamento. 2.   Prima di mettere la batteria a disposizione sul mercato, i distributori verificano che: a) il produttore sia registrato nel registro dei produttori di cui all’; b) la batteria rechi la marcatura CE di cui all’ e sia contrassegnata ed etichettata a norma dell’; c) la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti ai sensi degli articoli da 6 a 10 e dagli , e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato o messa in servizio; e d) il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 6 e 7, e all’, paragrafo 3. 3.   Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme agli articoli da 6 a 10 o agli o 14, non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre, se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato. 4.   I distributori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli articoli da 6 a 10 e agli . 5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme agli articoli da 6 a 10 o agli o 14 si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo la batteria a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 6.   I distributori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 e agli , in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità nazionale. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. I distributori cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.
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