Art. 44
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
In vigore dal 12 lug 2023
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’ se si applica una delle condizioni seguenti:
a)
la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell’importatore o del distributore;
b)
la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento; o
c)
la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore.
Storico versioni
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