Art. 44 · Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Art. 44

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 12 lug 2023
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’ se si applica una delle condizioni seguenti: a) la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell’importatore o del distributore; b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento; o c) la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore.
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