Art. 45.tit_1

Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione

In vigore dal 12 lug 2023
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Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione (Art. 45.tit_1 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo