Art. 15
Task force per le emergenze
In vigore dal 25 gen 2022
Task force per le emergenze
1. È istituita, nell’ambito dell’Agenzia, la task force per le emergenze («Emergency Task Force — ETF»).
L’ETF tiene le sue riunioni in presenza o a distanza in preparazione e nel corso delle emergenze di sanità pubblica.
L’Agenzia provvede alle funzioni di segretariato dell’ETF.
2. Nel corso delle emergenze di sanità pubblica, l’ETF svolge i seguenti compiti:
a)
in collaborazione con i comitati scientifici, i gruppi di lavoro e i gruppi consultivi scientifici dell’Agenzia, fornisce consulenza scientifica e analizza i dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di far fronte all’emergenza di sanità pubblica, chiedendo altresì dati agli sviluppatori e avviando con loro discussioni preliminari;
b)
fornisce consulenza sui principali aspetti dei protocolli di sperimentazione clinica e fornisce consulenza agli sviluppatori sulle sperimentazioni cliniche per i medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare la malattia che causa l’emergenza di sanità pubblica, conformemente all’ del presente regolamento, fatti salvi i compiti degli Stati membri per quanto riguarda la valutazione delle domande presentate di autorizzazione a condurre una sperimentazione clinica nell’ambito dei loro territori ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014;
c)
fornisce sostegno scientifico per facilitare le sperimentazioni cliniche per i medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare la malattia che causa l’emergenza di sanità pubblica;
d)
contribuisce alle attività dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici dell’Agenzia;
e)
in collaborazione con i comitati scientifici, i gruppi di lavoro e i gruppi consultivi scientifici dell’Agenzia, formula raccomandazioni scientifiche per quanto riguarda l’uso di qualsiasi medicinale in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica, conformemente all’;
f)
collabora con le autorità nazionali competenti, gli organi e le agenzie dell’Unione, l’Organizzazione mondiale della sanità, i paesi terzi e le organizzazioni scientifiche internazionali riguardo a questioni scientifiche e tecniche relative all’emergenza di sanità pubblica e ai medicinali potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica, in funzione delle necessità.
Il sostegno di cui al primo comma, lettera c), comprende la consulenza ai promotori di sperimentazioni cliniche programmate simili o collegate in merito all’istituzione, in loro vece, di sperimentazioni cliniche congiunte e può comprendere la consulenza sulla conclusione di accordi per fungere da promotore o da copromotore conformemente all’, paragrafo 2, punto 14, e all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 536/2014.
3. I membri dell’ETF sono:
a)
presidenti o vice presidenti, o entrambi, dei comitati scientifici dell’Agenzia e altri rappresentanti di tali comitati;
b)
rappresentanti dei gruppi di lavoro dell’Agenzia, tra cui rappresentanti del PCWP e rappresentanti dell’HCPWP;
c)
membri del personale dell’Agenzia;
d)
rappresentanti del gruppo di coordinamento istituito a norma dell’ della direttiva 2001/83/CE;
e)
rappresentanti del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche istituito a norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) n. 536/2014; e
f)
altri esperti in materia di sperimentazioni cliniche che rappresentano le autorità nazionali competenti per i medicinali.
I membri dell’ETF sono nominati dai soggetti che rappresentano.
Possono essere designati esperti esterni all’ETF su base ad hoc, in funzione delle necessità, segnatamente nei casi di cui all’, paragrafo 3.
Rappresentanti di altri organismi e agenzie dell’Unione sono invitati su base ad hoc, se necessario, a partecipare ai lavori dell’ETF, in particolare nei casi di cui all’, paragrafo 3.
L’ETF è presieduta dal rappresentante dell’Agenzia e copresieduta dal presidente o dal vicepresidente del CHMP.
4. La composizione dell’ETF è approvata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, tenendo conto di competenze specifiche pertinenti per la risposta terapeutica all’emergenza di sanità pubblica.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia o il rappresentante del direttore esecutivo, come pure i rappresentanti della Commissione e del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dell’ETF.
La composizione dell’ETF è resa pubblica.
5. I copresidenti dell’ETF possono invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti degli Stati membri, membri dei comitati scientifici e dei gruppi di lavoro dell’Agenzia, nonché terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, gli sviluppatori, i promotori di sperimentazioni cliniche, i rappresentanti delle reti di sperimentazioni cliniche, i ricercatori e gli esperti indipendenti in materia di sperimentazioni cliniche e i rappresentanti degli operatori sanitari e dei pazienti.
6. L’ETF stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le disposizioni in merito all’adozione di raccomandazioni.
Il regolamento interno di cui al primo comma entra in vigore una volta che l’ETF abbia ottenuto il parere favorevole della Commissione e del consiglio di amministrazione dell’Agenzia.
7. L’ETF espleta le sue funzioni in quanto organismo consultivo e di supporto distinto dai comitati scientifici dell’Agenzia e fatti salvi i compiti da questi svolti per quanto riguarda l’autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali in questione e le relative azioni di regolamentazione volte a garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia di tali medicinali.
Il CHMP e altri comitati scientifici competenti dell’Agenzia tengono conto delle raccomandazioni dell’ETF quando adottano i rispettivi pareri.
L’ETF tiene conto di tutti i pareri scientifici formulati dai comitati di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE.
8. L’articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica all’ETF per quanto concerne la trasparenza e l’indipendenza dei suoi membri.
9. L’Agenzia pubblica sul suo portale web le informazioni sui medicinali che l’ETF ritiene siano potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti. L’Agenzia informa gli Stati membri e, se del caso, il CSS di tale pubblicazione senza indebito ritardo e in ogni caso prima di tale pubblicazione.
Storico versioni
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