Art. 18

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti all’utilizzo dei sistemi di rating ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 145, dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere a), e c), e paragrafo 2, e dell’articolo 175, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nell’autorizzazione dei crediti e nel processo decisionale in conformità dell’; b) i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nel processo dell’attribuzione interna del capitale in conformità dell’; c) i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario in conformità dell’; d) i dati e le stime utilizzati dall’ente per il calcolo dei fondi propri e quelli impiegati a fini interni siano coerenti e che le eventuali discrepanze siano pienamente documentate e ragionevoli; e) i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall’ente almeno tre anni prima dell’uso del metodo IRB, come stabilito all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame delle politiche e procedure interne dell’ente; b) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente che intervengono nella governance della gestione del rischio di credito; c) esame dell’attribuzione dei poteri di prendere decisioni di credito, dei manuali di gestione del credito e dei regimi di commercial channel; d) esame dell’analisi effettuata dall’ente in merito alle autorizzazioni dei crediti e ai dati relativi alle richieste di credito respinte, compresi tutti gli elementi seguenti: i) decisioni di credito che si discostano dalla politica di credito dell’ente («deroghe»), ii) situazioni in cui la valutazione umana produce uno scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei sistemi di rating («scostamenti») e relative giustificazioni, iii) esposizioni prive di rating e motivazioni dei rating mancanti, iv) decisioni manuali e valori di soglia; e) esame delle politiche di ristrutturazione del credito dell’ente; f) esame della segnalazione periodica documentata del rischio di credito; g) esame della documentazione relativa al calcolo del capitale interno dell’ente e dell’allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli; h) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; i) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; j) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esame della documentazione dei sistemi di allarme rapido; b) esame della metodologia per le rettifiche di valore su crediti e dell’analisi documentale della sua congruenza con il calcolo dei requisiti di fondi propri; c) esame dell’analisi documentale della redditività dell'ente corretta per il rischio; d) esame delle politiche dell’ente in materia di quantificazione del rischio; e) esame delle procedure di riscossione e recupero dei debiti; f) esame dei manuali di pianificazione e dei rapporti sull’iscrizione a bilancio del costo del rischio; g) esame della politica di remunerazione e dei verbali del comitato per le remunerazioni; h) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 18 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo