Art. 16

Unità di controllo del rischio di credito

In vigore dal 20 ott 2021
Unità di controllo del rischio di credito 1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano separate e indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione o del rinnovo dei crediti; b) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano funzionali e adeguate ai loro compiti. 2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che: a) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano strutture organizzative distinte all’interno dell’ente; b) la persona o le persone a capo delle unità di controllo del rischio di credito siano alti dirigenti; c) la funzione di gestione del rischio di credito sia organizzata in base ai principi di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE; d) il personale e l’alta dirigenza a cui fanno capo l’unità o le unità di controllo del rischio di credito non siano responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti; e) gli alti dirigenti dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito e delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione dell’ente o del comitato esecutivo da questo designato; f) la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che: a) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione; b) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito dispongano di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti; c) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano responsabili dell’elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating, come prescritto dall’articolo 190, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che tra le competenze dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito rientrino quelle elencate all’articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento; d) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito informano regolarmente l’alta dirigenza in merito alla performance dei sistemi di rating, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
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Unità di controllo del rischio di credito (Art. 16 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo