Art. 76

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Nell’appurare se l’ente è in grado di elaborare e validare il modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale e di assegnare ciascuna esposizione all’ambito di applicazione del metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettere f) e h), e dagli articoli 186, 187 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue: a) adeguatezza dei dati impiegati, in conformità dell’; b) adeguatezza dei modelli, in conformità dell’; c) esaustività del programma di prove di stress, in conformità dell’; d) integrità del modello e del processo di modellizzazione, in conformità dell’; e) adeguatezza dell’assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni, in conformità dell’; f) adeguatezza della funzione di validazione, in conformità dell’. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame delle politiche e procedure interne dell’ente; b) esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale; c) esame critico dei manuali, metodologie e processi di elaborazione; d) esame dei ruoli e delle competenze delle diverse unità e dei diversi organi interni che intervengono nell’elaborazione, nella validazione e nell’applicazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale; e) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; f) esame dei rapporti sulla performance dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente; g) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit; h) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di elaborazione dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale; b) esecuzione di stime proprie o riproduzione delle stime del valore a rischio effettuate dall’ente utilizzando i dati forniti dall’ente; c) richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche operate e dei risultati ottenuti; d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo del valore a rischio; e) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 76 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo