Art. 76
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Nell’appurare se l’ente è in grado di elaborare e validare il modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale e di assegnare ciascuna esposizione all’ambito di applicazione del metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettere f) e h), e dagli articoli 186, 187 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:
a)
adeguatezza dei dati impiegati, in conformità dell’;
b)
adeguatezza dei modelli, in conformità dell’;
c)
esaustività del programma di prove di stress, in conformità dell’;
d)
integrità del modello e del processo di modellizzazione, in conformità dell’;
e)
adeguatezza dell’assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni, in conformità dell’;
f)
adeguatezza della funzione di validazione, in conformità dell’.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame delle politiche e procedure interne dell’ente;
b)
esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;
c)
esame critico dei manuali, metodologie e processi di elaborazione;
d)
esame dei ruoli e delle competenze delle diverse unità e dei diversi organi interni che intervengono nell’elaborazione, nella validazione e nell’applicazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;
e)
esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;
f)
esame dei rapporti sulla performance dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente;
g)
esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;
h)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
a)
richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di elaborazione dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale;
b)
esecuzione di stime proprie o riproduzione delle stime del valore a rischio effettuate dall’ente utilizzando i dati forniti dall’ente;
c)
richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche operate e dei risultati ottenuti;
d)
esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo del valore a rischio;
e)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
Storico versioni
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