Art. 14

Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione

In vigore dal 20 ott 2021
Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione Nel valutare il governo societario dell’ente di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) il processo decisionale dell’ente, la sua gerarchia, i flussi informativi e i livelli di responsabilità siano chiaramente stabiliti nella documentazione interna dell’ente e si rispecchino coerentemente nei verbali dei suoi organi interni; b) sia l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato, sia l’alta dirigenza approvino almeno i seguenti aspetti sostanziali dei sistemi di rating: i) tutte le politiche relative all’elaborazione e all’attuazione dei sistemi di rating e all’applicazione del metodo IRB, comprese le politiche relative a tutti gli aspetti sostanziali dei processi di assegnazione dei rating, di stima dei parametri di rischio e di validazione; ii) tutte le politiche di gestione del rischio, comprese quelle relative all’infrastruttura informatica e alla pianificazione delle emergenze; iii) i parametri di rischio di tutti i sistemi di rating impiegati nei processi di gestione interna del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri; c) l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato istituisca, con decisione formale, un’adeguata struttura organizzativa per la corretta attuazione dei sistemi di rating; d) l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato approvi, con decisione formale, la specificazione del livello accettabile di rischio in base al sistema di rating interno dell’ente; e) l’alta dirigenza abbia una buona conoscenza di tutti i sistemi di rating dell’ente, del loro assetto e funzionamento, dei requisiti per il metodo IRB e del metodo applicato dall’ente per soddisfare tali requisiti; f) l’alta dirigenza informi l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato sulle modifiche rilevanti o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente; g) l’alta dirigenza sia in grado di assicurare, su base continuativa, il buon funzionamento dei sistemi di rating; h) l’alta dirigenza adotti le misure necessarie laddove il controllo del rischio di credito, la validazione, l’audit interno o qualsiasi altra funzione di controllo individui carenze dei sistemi di rating.
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Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo