Art. 14
Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione
In vigore dal 20 ott 2021
Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione
Nel valutare il governo societario dell’ente di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
il processo decisionale dell’ente, la sua gerarchia, i flussi informativi e i livelli di responsabilità siano chiaramente stabiliti nella documentazione interna dell’ente e si rispecchino coerentemente nei verbali dei suoi organi interni;
b)
sia l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato, sia l’alta dirigenza approvino almeno i seguenti aspetti sostanziali dei sistemi di rating:
i)
tutte le politiche relative all’elaborazione e all’attuazione dei sistemi di rating e all’applicazione del metodo IRB, comprese le politiche relative a tutti gli aspetti sostanziali dei processi di assegnazione dei rating, di stima dei parametri di rischio e di validazione;
ii)
tutte le politiche di gestione del rischio, comprese quelle relative all’infrastruttura informatica e alla pianificazione delle emergenze;
iii)
i parametri di rischio di tutti i sistemi di rating impiegati nei processi di gestione interna del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri;
c)
l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato istituisca, con decisione formale, un’adeguata struttura organizzativa per la corretta attuazione dei sistemi di rating;
d)
l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato approvi, con decisione formale, la specificazione del livello accettabile di rischio in base al sistema di rating interno dell’ente;
e)
l’alta dirigenza abbia una buona conoscenza di tutti i sistemi di rating dell’ente, del loro assetto e funzionamento, dei requisiti per il metodo IRB e del metodo applicato dall’ente per soddisfare tali requisiti;
f)
l’alta dirigenza informi l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato sulle modifiche rilevanti o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente;
g)
l’alta dirigenza sia in grado di assicurare, su base continuativa, il buon funzionamento dei sistemi di rating;
h)
l’alta dirigenza adotti le misure necessarie laddove il controllo del rischio di credito, la validazione, l’audit interno o qualsiasi altra funzione di controllo individui carenze dei sistemi di rating.
Storico versioni
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