Art. 12
Adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione
In vigore dal 20 ott 2021
Adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione
Nel valutare l’adeguatezza dei metodi e delle procedure di validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che tali metodi e procedure permettano una valutazione coerente e affidabile della performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio, e che:
a)
i metodi e le procedure di validazione siano adatti a valutare l’accuratezza e la coerenza del sistema di rating;
b)
i metodi e le procedure di validazione siano adeguati alla natura, al grado di complessità e all’ambito di applicazione dei sistemi di rating dell’ente e alla disponibilità dei dati;
c)
i metodi e le procedure di validazione specifichino chiaramente gli obiettivi, le norme e i limiti della validazione, contengano una descrizione di tutti i test di convalida, le serie di dati e i processi di pulizia dei dati, stabiliscano le fonti di dati e i periodi di riferimento e determinino i target fissi e le tolleranze per le metriche definite, sia per la validazione iniziale che per quella periodica;
d)
i metodi di validazione impiegati, in particolare i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati per la validazione e la relativa pulizia, siano applicati coerentemente nel tempo;
e)
i metodi di validazione includano test retrospettivi e i valori di riferimento di cui all’articolo 185, lettera c), e all’articolo 188, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
f)
i metodi di validazione tengano conto del modo in cui i cicli economici e i relativi fattori sistematici di variabilità dei default vengono considerati nei rating interni e nei parametri di rischio, in particolare per quanto riguarda la stima della PD.
Storico versioni
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