Art. 11

Completezza e frequenza del processo di validazione

In vigore dal 20 ott 2021
Completezza e frequenza del processo di validazione 1.   Nel valutare la completezza della funzione di validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente abbia definito e documentato un processo di validazione completo per tutti i sistemi di rating; b) l’ente effettui il processo di validazione di cui alla lettera a) con l’opportuna frequenza. 2.   Nel valutare la completezza della funzione di validazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che la funzione di validazione: a) svolga un esame critico di tutti gli aspetti della specificazione dei rating interni e dei parametri di rischio, comprese le procedure per la raccolta e la pulizia dei dati, le scelte riguardanti la metodologia e la struttura del modello, nonché il processo di selezione delle variabili; b) verifichi che i rating interni e i parametri di rischio siano attuati correttamente nei sistemi informatici e che le definizioni di classe e pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche dell’ente; c) verifichi la performance dei sistemi di rating prendendo in considerazione almeno la differenziazione e la quantificazione del rischio, la stabilità dei rating interni, i parametri di rischio e le specifiche del modello; d) verifichi tutte le modifiche relative ai rating interni e ai parametri di rischio e la loro rilevanza in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e accerti che sia dato coerentemente seguito alle sue conclusioni, risultanze e raccomandazioni. 3.   Nel valutare se la frequenza del processo di validazione di cui al paragrafo 1, lettera b), sia adeguata, l’autorità competente accerta che il processo di validazione abbia cadenza periodica per tutti i sistemi di rating dell’ente, secondo un piano di lavoro annuale, e che: a) per tutti i sistemi di rating, i processi imposti dall’articolo 185, lettera b), e dall’articolo 188, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 («test retrospettivi») siano effettuati almeno una volta all’anno; b) per i sistemi di rating che interessano tipi rilevanti di esposizioni, la verifica della performance dei sistemi di rating di cui al paragrafo 2, lettera c), sia effettuata almeno una volta all’anno. 4.   Se un ente presenta una domanda di autorizzazione ad utilizzare i rating interni e i parametri di rischio di un sistema di rating o se chiede che siano apportate modifiche rilevanti ai rating interni e ai parametri di rischio di un sistema di rating, l’autorità competente accerta che l’ente effettui la validazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) prima che il sistema di rating sia utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri e a fini di gestione del rischio interno.
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Completezza e frequenza del processo di validazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo