Art. 9
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti alla governance interna, compresi quelli riguardanti l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione, la reportistica interna, il controllo del rischio di credito e l’audit interno, la sorveglianza e la validazione, l’autorità competente accerta quanto segue:
a)
la solidità dei dispositivi, dei meccanismi e dei processi di validazione dei sistemi di rating di un ente e l’adeguatezza del personale responsabile dello svolgimento della validazione («funzione di validazione») di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettere c) e f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:
i)
l’indipendenza della funzione di validazione, in conformità dell’;
ii)
la completezza e la frequenza di applicazione del processo di validazione, in conformità dell’;
iii)
l’adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione, in conformità dell’;
iv)
la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione, in conformità dell’;
b)
la governance interna e la sorveglianza dell’ente, compresi l’unità di controllo del rischio di credito e l’audit interno dell’ente, di cui agli articoli 189, 190 e 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:
i)
il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione, in conformità dell’;
ii)
le comunicazioni alla dirigenza, in conformità dell’;
iii)
l’unità di controllo del rischio di credito, in conformità dell’;
iv)
l’audit interno, in conformità dell’.
2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:
a)
esame delle politiche e procedure interne dell’ente;
b)
esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;
c)
esame dei rapporti relativi ai sistemi di rating, nonché delle conclusioni e decisioni adottate in base a tali rapporti;
d)
esame dei rapporti sulle attività di controllo del rischio di credito, sull’audit interno, sulle funzioni di sorveglianza e validazione elaborati dal personale responsabile di ciascuna delle suddette funzioni o da qualsiasi altra funzione di controllo dell’ente, nonché delle conclusioni, risultanze e raccomandazioni di tali funzioni;
e)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Per la valutazione della funzione di validazione, oltre ai metodi di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale che interviene nella funzione di validazione;
b)
esame dell’adeguatezza e dell’opportunità del piano di lavoro annuale di validazione;
c)
esame dei manuali di validazione utilizzati dalla funzione di validazione;
d)
esame del processo di classificazione delle risultanze e delle raccomandazioni pertinenti in funzione della loro rilevanza;
e)
esame della coerenza delle conclusioni, delle risultanze e delle raccomandazioni della funzione di validazione;
f)
esame del ruolo della funzione di validazione nella procedura di approvazione interna dei sistemi di rating e di tutte le relative modifiche;
g)
esame del piano d’azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato dal livello direttivo appropriato.
4. Per la valutazione dell’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale e dell’alta dirigenza pertinenti dell’unità di controllo del rischio di credito;
b)
esame dei rapporti presentati dall’unità di controllo del rischio di credito e dall’alta dirigenza all’organo di amministrazione o a un suo comitato esecutivo.
5. Per la valutazione dell’audit interno o di un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame dei ruoli e delle responsabilità pertinenti di tutto il personale competente che interviene nell’audit interno;
b)
esame dell’adeguatezza e dell’opportunità del piano annuale di audit interno;
c)
esame dei manuali e dei programmi di lavoro di audit, nonché delle risultanze e delle raccomandazioni formulate nei rapporti di audit;
d)
esame del piano d’azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato al livello direttivo appropriato.
6. Oltre ai metodi elencati al paragrafo 2, l’autorità competente può esaminare altri documenti pertinenti dell’ente ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1.
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