Art. 10
Indipendenza della funzione di validazione
In vigore dal 20 ott 2021
Indipendenza della funzione di validazione
1. Nel valutare l’indipendenza della funzione di validazione ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 174, lettera d), e degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’unità responsabile della funzione di validazione o, laddove non esista un’unità separata che si occupi esclusivamente della funzione di validazione, il personale che svolge la funzione di validazione soddisfi quanto segue:
a)
la funzione di validazione è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti nonché dell’elaborazione o dello sviluppo del modello;
b)
il personale che svolge la funzione di validazione è diverso sia dal personale responsabile dell’elaborazione e dello sviluppo del sistema di rating che da quello responsabile della funzione di controllo del rischio di credito;
c)
riferisce direttamente all’alta dirigenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, se l’unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall’unità di controllo del rischio di credito e ciascuna unità riferisce a membri diversi dell’alta dirigenza, l’autorità competente accerta entrambi gli elementi seguenti:
a)
la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;
b)
la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti.
3. Ai fini del paragrafo 1, se l’unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall’unità di controllo del rischio di credito ed entrambe le unità riferiscono allo stesso membro dell’alta dirigenza, l’autorità competente accerta quanto segue:
a)
la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;
b)
la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;
c)
è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall’alta dirigenza dell’ente;
d)
le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;
e)
tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;
f)
l’audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).
4. Ai fini del paragrafo 1, laddove non esista un’unità separata responsabile della funzione di validazione l’autorità competente accerta quanto segue:
a)
la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;
b)
la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;
c)
è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall’alta dirigenza dell’ente;
d)
le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;
e)
tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;
f)
l’audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e);
g)
vi è un’effettiva separazione tra il personale che effettua la funzione di validazione e il personale incaricato degli altri compiti;
h)
l’ente non è un ente a rilevanza sistemica a livello globale o un altro ente a rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
5. Nel valutare l’indipendenza della funzione di validazione, l’autorità competente accerta inoltre se la scelta dell’ente per quanto concerne l’organizzazione della funzione di validazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sia opportuna in base alla natura e alle dimensioni dell’ente nonché alla complessità dei rischi inerenti al suo modello aziendale.
Storico versioni
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