Art. 15
Comunicazioni alla dirigenza
In vigore dal 20 ott 2021
Comunicazioni alla dirigenza
Nel valutare l’adeguatezza delle comunicazioni alla dirigenza di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
tali comunicazioni contemplino almeno le informazioni su tutti gli elementi seguenti:
i)
i profili di rischio o le esposizioni dei debitori, per classi;
ii)
la migrazione fra le varie classi;
iii)
una stima dei parametri di rischio pertinenti per ciascuna classe;
iv)
un raffronto dei tassi di default effettivi e, laddove siano usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi a fronte delle previsioni;
v)
le ipotesi e i risultati delle prove di stress;
vi)
la performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate nei sistemi di rating;
vii)
i rapporti di validazione;
b)
la forma e la frequenza delle comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla rilevanza e alla tipologia delle informazioni nonché al livello gerarchico del destinatario, tenuto conto della struttura organizzativa dell’ente;
c)
le comunicazioni alla dirigenza agevolino la sorveglianza, da parte dell’alta dirigenza, del rischio di credito nel portafoglio complessivo delle esposizioni oggetto del metodo IRB;
d)
le comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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