Art. 15

Comunicazioni alla dirigenza

In vigore dal 20 ott 2021
Comunicazioni alla dirigenza Nel valutare l’adeguatezza delle comunicazioni alla dirigenza di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) tali comunicazioni contemplino almeno le informazioni su tutti gli elementi seguenti: i) i profili di rischio o le esposizioni dei debitori, per classi; ii) la migrazione fra le varie classi; iii) una stima dei parametri di rischio pertinenti per ciascuna classe; iv) un raffronto dei tassi di default effettivi e, laddove siano usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi a fronte delle previsioni; v) le ipotesi e i risultati delle prove di stress; vi) la performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate nei sistemi di rating; vii) i rapporti di validazione; b) la forma e la frequenza delle comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla rilevanza e alla tipologia delle informazioni nonché al livello gerarchico del destinatario, tenuto conto della struttura organizzativa dell’ente; c) le comunicazioni alla dirigenza agevolino la sorveglianza, da parte dell’alta dirigenza, del rischio di credito nel portafoglio complessivo delle esposizioni oggetto del metodo IRB; d) le comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazioni alla dirigenza (Art. 15 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo