Art. 15 · Comunicazioni alla dirigenza

Art. 15

Comunicazioni alla dirigenza

In vigore dal 20 ott 2021
Comunicazioni alla dirigenza Nel valutare l’adeguatezza delle comunicazioni alla dirigenza di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) tali comunicazioni contemplino almeno le informazioni su tutti gli elementi seguenti: i) i profili di rischio o le esposizioni dei debitori, per classi; ii) la migrazione fra le varie classi; iii) una stima dei parametri di rischio pertinenti per ciascuna classe; iv) un raffronto dei tassi di default effettivi e, laddove siano usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi a fronte delle previsioni; v) le ipotesi e i risultati delle prove di stress; vi) la performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate nei sistemi di rating; vii) i rapporti di validazione; b) la forma e la frequenza delle comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla rilevanza e alla tipologia delle informazioni nonché al livello gerarchico del destinatario, tenuto conto della struttura organizzativa dell’ente; c) le comunicazioni alla dirigenza agevolino la sorveglianza, da parte dell’alta dirigenza, del rischio di credito nel portafoglio complessivo delle esposizioni oggetto del metodo IRB; d) le comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente.
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