Art. 17
Audit interno
In vigore dal 20 ott 2021
Audit interno
1. Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’audit interno oppure a un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente esaminino almeno una volta all’anno quanto segue:
i)
tutti i sistemi di rating dell’ente;
ii)
le operazioni della funzione di controllo del rischio di credito;
iii)
le operazioni del processo di approvazione del credito;
iv)
le operazioni della funzione di validazione interna;
b)
l’esame di cui alla lettera a) agevoli la specificazione, nel piano di lavoro annuale, delle aree che richiedono un esame minuzioso della conformità a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB, di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano funzionali e adeguati ai loro compiti.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica che:
a)
l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente forniscano informazioni sufficienti all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente in merito alla conformità dei sistemi di rating a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB;
b)
l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano commisurati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;
c)
l’audit interno o l’unità analoga di audit indipendente disponga di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;
d)
l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente non intervengano in alcun aspetto del funzionamento dei sistemi di rating sottoposti al loro esame in conformità del paragrafo 1, lettera a);
e)
l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferiscano direttamente all’alta dirigenza;
f)
la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili della funzione di audit interno non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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