Art. 17

Audit interno

In vigore dal 20 ott 2021
Audit interno 1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’audit interno oppure a un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente esaminino almeno una volta all’anno quanto segue: i) tutti i sistemi di rating dell’ente; ii) le operazioni della funzione di controllo del rischio di credito; iii) le operazioni del processo di approvazione del credito; iv) le operazioni della funzione di validazione interna; b) l’esame di cui alla lettera a) agevoli la specificazione, nel piano di lavoro annuale, delle aree che richiedono un esame minuzioso della conformità a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB, di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano funzionali e adeguati ai loro compiti. 2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica che: a) l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente forniscano informazioni sufficienti all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente in merito alla conformità dei sistemi di rating a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB; b) l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano commisurati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione; c) l’audit interno o l’unità analoga di audit indipendente disponga di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti; d) l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente non intervengano in alcun aspetto del funzionamento dei sistemi di rating sottoposti al loro esame in conformità del paragrafo 1, lettera a); e) l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferiscano direttamente all’alta dirigenza; f) la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili della funzione di audit interno non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.
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Audit interno (Art. 17 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo